Art. 5.
(Diritto all'abitazione).

      1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta unilaterale di scioglimento dell'unione di fatto o di decesso di uno dei due contraenti che risulta locatario dell'abitazione ove essi risiedono, l'altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.
      2. L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, di contributi e di altre agevolazioni per l'acquisto o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell'inserimento in graduatorie per l'edilizia popolare.